La gestione contabile del PNRR

PARTE I - Le deroghe all’ordinamento contabile

PNRR
di Barbero Matteo
05 Ottobre 2022


Per la gestione del PNRR non è stato previsto un sistema di contabilità separato e diverso da quello ordinario. Al contrario, il legislatore ha confermato l’impianto del d.lgs. 118/2011, al quale, tuttavia, sono state apportate alcune modifiche di carattere derogatorio. Vale la pena analizzarle nel dettaglio.


Accertamenti più veloci
L’art. 15, comma 4, del d.l. 77/2021 ha introdotto la possibilità di accertare le risorse del PNRR sulla base della deliberazione formale di riparto o assegnazione del contributo, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti. In base al punto 3.6 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, la regola generale, in caso di trasferimenti a rendicontazione, è che l’amministrazione beneficiaria del contributo accerti l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni.


La regola generale
La regola contabile generale è illustrata nell’esempio 3/b riportato nell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.
Nell’anno t l’ente finanziatore approva una delibera con cui approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante la realizzazione della scuola presentato dall’ente, da finanziare sulla base della rendicontazione dello stato di avanzamento dei lavori, previsti nel cronoprogramma, per un importo complessivo di 300.
A seguito della delibera, l’ente finanziatore:

  • impegna 100 in ciascuno degli esercizi t, t+1, t+2, t+3, sulla base del cronoprogramma (previsione dei SAL);
  • comunica all’ente di avere effettuato gli impegni di cui al punto 1).

Acquisita la delibera dell’ente finanziatore, sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dallo stesso, l’ente beneficiario accerta l’entrata di 100 per contributo agli investimenti nell’apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3 e avvia la gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva e esecutiva e, successivamente, per l’affidamento dell’appalto.


La deroga riservata al PNRR
Nel caso del PNRR, invece, l’ente potrà accertare l’entrata e quindi autorizzare l’impegno della spesa correlata sulla base del solo provvedimento di assegnazione. Ciò permette di accelerare sensibilmente il processo di spesa, dato il lasso di tempo alle volte rilevante che intercorre tra la concessione del contributo ed il suo effettivo impegno. L'imputazione dell'entrata dovrà seguire il cronoprogramma della spesa, qualora il contributo sia erogato in base agli stati di avanzamento delle opere. Possiamo quindi rileggere l’esempio 3/b come segue.
Nell’anno t viene approvata la concessione di un finanziamento PNRR per la realizzazione di una scuola, da finanziare sulla base della rendicontazione dello stato di avanzamento dei lavori, previsti nel cronoprogramma, per un importo complessivo di 300.

A seguito della delibera, l’ente beneficiario accerta l’entrata di 100 per contributo agli investimenti nell’apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3 e avvia la gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva e esecutiva e, successivamente, per l’affidamento dell’appalto.
Questa deroga, ovviamente, comporta conseguenze anche sul riaccertamento dei residui. In proposito, la Commissione Arconet, nel resoconto della riunione del 12/04/2017, aveva affermato che, se la rendicontazione non è annuale, l’esigibilità dell’entrata non può essere correlata alla realizzazione della spesa, ma dipende dall’effettiva esigibilità dei contributi, di fatto imponendo la reimputazione dell’entrata anche a fronte di spesa effettuata ma non ancora rendicontata. Invece, per il PNRR, sarà sempre e comunque la spesa a comandare, evitando pericolosi disallineamenti di competenza.


Variazioni anche in esercizio provvisorio
L'art. 15, comma 4-bis, del d.l. 77/2021 consente agli enti in esercizio provvisorio di iscrivere nel bilancio di previsione i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, in deroga alla regola dell'art. 163 del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011. La norma non chiarisce se la deroga consenta anche di derogare al divieto operante in esercizio provvisorio di impegnare le spese di investimento (fatte alcune eccezioni). La risposta sembra essere positiva, tenendo conto che la finalità della stessa è quella di accelerare l'esecuzione dei progetti rientranti nel PNRR, che sarebbe vana se si consentisse di iscrivere gli stanziamenti degli interventi in bilancio, accertare la relativa entrata ma non anche di prenotare o impegnare la spesa per dare avvio agli investimenti.


Nessun limite all’utilizzo dell’avanzo
L’art. 15, comma 3 del d.l. 77/2021 riconosce la possibilità di utilizzare le risorse assegnate per l’attuazione del PNRR anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018. Quindi, l’applicazione dell’avanzo vincolato da fondi PNRR è consentita senza limitazioni anche agli enti in disavanzo.


Più facile affidare incarichi di progettazione
L'art. 6-bis del d.l. 152/2021, al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse del PNRR destinate alla realizzazione di opere pubbliche, stabilisce che le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016.
La deroga riguarda solamente gli incarichi di progettazione da inserire nel programma biennale di acquisizione di beni e servizi, ma non anche le opere da inserire nel programma triennale.
Ricordiamo, però, l’art. 5, comma 1, del d.m. 14/2018, che consente l’avvio di gare per l’affidamento di lavori non compresi nella relativa programmazione.
Inoltre, l’art. 52, comma 1, lettera a), punto 4, del d.l. 77/2021 ha prorogato a tutto il 2023 la facoltà per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione di avviare le relative procedure di affidamento, anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
Naturalmente, il tema dei riflessi contabili del PNRR è più vasto e impone anche la trattazione di ulteriori tematiche. In particolare, è necessario analizzare la recente circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 29/2022, che ha fornito puntuali indicazioni in materia e che sarà oggetto di un prossimo contributo. 


Articolo di Matteo Barbero


 

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